Delibera del Consiglio Direttivo del 28/06/2010
Ratifica dell’Assemblea Soci del 26/03/2011
Delibera del Consiglio Direttivo del 23/02/2012
Ratifica dell’Assemblea Soci del 24/03/2012
Art. 1 Provvedimenti disciplinari
Il Counselor Relazionale che nella propria professione compia azioni difformi dai principi del Codice Deontologico è sottoposto a provvedimento disciplinare.
Art. 2 Competenza disciplinare
Il Collegio dei Probiviri, come enunciato dall’art. 7 dello Statuto è l’organo competente a deliberare per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. E’ tenuto a riferire all’Assemblea Soci e al Consiglio Direttivo Nazionale. Il giudizio è inappellabile.
Art. 3 Procedura
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:
a) raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell’interessato
b) ascoltare l’interessato o il legale da lui nominato
Art. 4 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari possono essere:
a) avvertimento
b) censura
c) sospensione
d) radiazione
Art. 5 Avvertimento e Censura
Comportano avvertimento o censura:
a) comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione
b) comportamenti deontologicamente scorretti
Art. 6 Sospensione
Comportano sospensione temporanea:
a) comportamenti sanzionati da disposizioni di legge
b) interdizione temporanea dai pubblici uffici
c) provvedimenti di rinvio a giudizio
Art. 7 Radiazione dall'Elenco Counselor Relazionali
Comportano radiazione:
a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione
b) comportamenti professionali gravemente scorretti
c) interdizione dai pubblici uffici
d) condanna per reato
e) patteggiamento della pena
f) incapacità di intendere e volere
Art. 8 Reiscrizione
Il professionista radiato dall'Elenco dei Counselor Relazionali può esservi reiscritto, venute meno le cause della radiazione e trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal Collegio dei Probiviri.
Art. 9 Prescrizione
L’azione disciplinare, esclusa la radiazione, è soggetta ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente, calcolati dal momento dell’avvenuta conoscenza dei fatti da parte del Collegio dei Probiviri.
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